Gli aspetti operativi legati all’interpretazione del Regolamento comunitario “end of waste” n.333/2011 – riferito ai rottami metallici – ha recentemente creato alcune difformità di vedute che rischiano di appesantire ulteriormente un quadro normativo sui rifiuti, già di non semplice lettura.
Infatti le semplificazioni che vengono prospettate nel Regolamento, se non recepite con chiarezza, rischiano di creare un contesto ancor più difficile da attuare, a discapito degli obiettivi proposti di alleggerimento burocratico e della riduzione dei costi per le imprese.
Il settore sta ancora attendendo che il Ministero dell’Ambiente esamini finalmente l’opportunità di attivare un apposito tavolo tecnico, che è stato richiesto dalle Regioni già a partire dal 2009 ed il cui avvio è stato nuovamente sollecitato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Durante una riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome si sono valutate a livello interregionale una serie di esigenze, che hanno riguardato non solo il già citato Regolamento dell’Unione Europea n. 333/2011, ma anche il decreto sull’ammissibilità dei rifiuti in discarica e le conseguenze che alcune Sentenze giudiziarie stanno determinando sull’operatività e sulla sostenibilità di pratiche diffuse sul territorio nazionale, quali lo spandimento dei fanghi di depurazione a beneficio dell’agricoltura ed il compostaggio dei rifiuti. Il tutto nell’ottica di delineare precisamente i contorni dei problemi e di fornire contemporaneamente possibili soluzioni.
Cessano di essere considerati rifiuti i rottami metallici di ferro, acciaio ed alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio, che rispettano le condizioni previste dal Regolamento comunitario anche dopo trattamento. viene stabilito un periodo transitorio in cui gli impianti siano considetati a norma sia seguendo la vecchia normativa italiana che quella nuova del Regolamento, attendendo la comunicazione degli impianti di adeguazione ai disposti del Reg. (UE) n. 333/2011, da comunicare alle Province territorialmente competenti, trasmettendo copia del certificato di conformità del sistema di gestione per la qualità alle disposizioni dell’articolo 6 del Reg. (UE) n. 333/2011.