Solare termico, ecco come chiedere le agevolazioni fiscali per i nuovi impianti

Stando al nuovo conto energia termico, pubblicato lo scorso 2 gennaio, tre sono le possibili strade da intraprendere per richiedere le agevolazioni fiscali messe a disposizione di tutti coloro che decideranno di installare un impianto solare termico sul tetto di casa. Fino al prossimo 30 giugno, infatti, sarà possibile usufruire di incentivi per le ristrutturazioni edilizie cosiddette “semplici” (portate dal 36 al 50% e che dal 1° luglio torneranno al 36%), di detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di efficienza energetica e di tutti i contributi previsti proprio dal nuovo conto energia termico.

Per scegliere una di queste tre modalità, bisogna considerare non solo l’importo messo a disposizione, ma anche e soprattutto i tempi di rientro dell’investimento iniziale. Mentre l’iter burocratico delle detrazioni risulta essere più lento e cavilloso, quello disciplinato dal nuovo conto energia per le rinnovabili termiche, consente un recupero immediato dei soldi e quindi più congruo alle esigenze del singolo.

Infatti, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), oltre alle agevolazioni previste per l’installazione di caldaie a biomassa e pompe di calore, garantisce, per gli impianti di solare termico sotto ai 50 metri quadri, 170 euro a mq di superficie dei collettori all’anno per due anni, versando il contributo concesso direttamente sul conto corrente dell’interessato (e quindi non detratto dall’Irpef in 10 rate uguali, come previsto da tutte le detrazioni fiscali).

In questo modo si rimuove una grossa barriera all’accesso all’incentivo – ha spiegato Stefano Casandrini, responsabile rinnovabili di AssotermicaVa tenuto conto che molti hanno già importi in detrazione per altri interventi di efficienza energetica realizzati con le detrazioni in questi ultimi anni e che, tanto più in questo periodo di crisi, molti non hanno redditi che comportano tassazioni sufficienti per la detrazione.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *